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Lombardia, deliberazione n. 7 – Fondo incentivante e tetto 2010


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, con riferimento alle modalità della riduzione proporzionale del tetto 2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia corretto non ridurre ulteriormente il fondo qualora, in fase di costituzione preventiva dello stesso, sia già stata effettuata una riduzione percentuale pari o superiore alla riduzione del personale in servizio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 7/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno ricordato che la citata disposizione prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

Il fondo per il trattamento accessorio del personale del 2010 deve essere ridotto progressivamente solo in base alle cessazioni intervenute nell’anno precedente rispetto dalla media dei dipendenti in servizio.

Tale criterio rimane immutato per tutto l’esercizio finanziario, sia in sede preventiva, che a consuntivo, senza alcuna ulteriormente rimodulazione in base alla effettiva riduzione del personale nello stesso anno (rimanendo ininfluente se maggiore o minore di quella dell’anno precedente).

Tale riduzione rileverà per la determinazione del tetto del fondo dell’anno successivo.

 


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