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Lombardia, deliberazione n. 6 – Reinternalizzazione personale fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reinternalizzare il personale trasferito ad una fondazione, in cui il Comune partecipa come socio fondatore.

L’ente ha premesso che la fondazione svolge servizi socio-assistenziali di competenza del Comune, in base ad un contratto di servizio, affidati “in house” per l’ambito distrettuale di riferimento.

Per consentire alla fondazione di svolgere la propria attività, il Comune ha trasferito parte del proprio personale, prevedendo nel contratto di servizio alcune clausole che garantiscono il reintegro e il ripristino del rapporto di lavoro con l’ente comunale a determinate condizioni.

L’ente, che ha necessità di reperire nel 2014 personale già formato da adibire all’ufficio comunale che si occupa del settore servizi alla persona, ha chiesto se sia possibile riprendere in servizio i dipendenti trasferiti, senza reinternalizzare il servizio (sempre affidato alla Fondazione), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, lett. d), del Contratto di servizio (garanzie occupazionali), che prevede che il lavoratore trasferito presso la fondazione”Potrà altresì richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro ed essere ricollocato nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita precedentemente al trasferimento […], nel caso in cui la programmazione del fabbisogno del personale preveda la copertura di un posto vacante di profilo equivalente e con la medesima categoria all’interno dell’Ente”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 6/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno dichiarato inammissibile il quesito in quanto diretto ad una forma di controllo preventivo della legittimità di un atto.

La Corte ha ricordato quanto chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella deliberazione 26/2012, secondo cui l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale (commi 557, 557-bis e 557-ter dell’art. 1, della legge 296/2006), trattandosi di disposizioni, di natura cogente e inderogabile.

La deliberazione in commento, nonostante l’oggetto del quesito sia stato dichiarato inammissibile, appare particolarmente interessante in quanto il comune istante proponeva l’applicazione dell’istituto della mobilità anche per i dipendenti della società.

I magistrati contabili della Lombardia, sostanzialmente, hanno rilevato che la reinternalizzazione di personale (ex pubblico, a seguito del trasferimento all’organismo partecipato affidatario di servizi) negli organici della p.a. è possibile solo in caso di reinternalizzazione anche dei servizi.

Ritenere legittima la reinternalizzazione del personale anche senza la ripresa della gestione diretta del servizio da parte del comune (come proposto nel caso di specie), avrebbe di fatto significato ritenere legittima la mobilità volontaria anche da enti di diritto privato alla p.a.

Possibilità esclusa espressamente dalla legge di stabilità 2014 con il comma 563, secondo cui “la mobilità non può comunque avvenire tra le società (…) e le pubbliche amministrazioni”.

Si ricorda che le novità in materia di società partecipate saranno oggetto di approfondimento nel corso dei seminari Anticorruzione, organismi partecipati e d.lgs. 231/2001 e Legge anticorruzione e organismi partecipati e nella rivista UNIVERSOPA di gennaio 2014.

 


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