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Piemonte, deliberazione n. 409 – Contributi a fondazione per servizi socio-assistenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di cedere gratuitamente la proprietà di un immobile di proprietà comunale, mediante una donazione modale, ad una costituenda fondazione per la gestione della casa di riposo a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane.

L’ente ha premesso di aver stipulato, nel 1991, una convenzione con la locale Parrocchia, con la quale era stato concesso l’utilizzo degli immobili appartenenti ad una disciolta IPAB, per la gestione, previa ristrutturazione, eseguita a totale spesa della stessa Parrocchia, di una casa di riposo per anziani.

La Parrocchia ha manifestato l’intenzione di proseguire la gestione della casa di riposo, costituendo una fondazione, alla quale conferire a titolo gratuito la parte del patrimonio immobiliare di sua proprietà e tutta la dotazione strumentale.

È stato chiesto al Comune di donare la porzione di immobile di sua proprietà già dato in concessione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 409/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2014, hanno chiarito la valutazione in merito all’effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà”rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione concretizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico”.

Relativamente al secondo quesito, circa la possibilità di erogare annualmente un contributo alla fondazione, i magistrati contabili hanno chiarito che l’articolo 4, comma 6 del d.l. 95/2012 nel prevedere che “gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, esclude dal divieto “gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali”.

Pertanto, l’ente può regolamentare con una specifica convenzione i rapporti con la fondazione che svolge attività di utilità per la comunità locale, prevedendo l’erogazione di contributi finalizzati ad incrementare il patrimonio dell’ente morale, contribuendo così al raggiungimento dello scopo della fondazione in relazione ai bisogni della comunità locale (in tal senso, Corte dei conti Piemonte, del. 24/2012).

Quanto alla possibilità per il comune di nominare propri rappresentanti all’interno della fondazione, i magistrati contabili hanno evidenziato che “trattandosi di una fondazione dovrà essere lo statuto della stessa a prevedere la possibilità che nei suoi organi vi sia un rappresentante del comune”.

In tal caso, l’eventuale partecipazione del rappresentante comunale è onorifica e non potrà dar luogo all’erogazione di alcun compenso, trattandosi di ente che riceve contributi a carico della finanza pubblica (articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010).

La violazione del suddetto divieto, hanno ribadito i magistrati contabili, “determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze”.

 


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