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Organismi partecipati: la legge di stabilità 2014 rivoluziona nuovamente le regole


La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha cambiato di nuovo le regole per aziende speciali e le società partecipate dagli enti locali.

La novità più importante riguarda l’obbligo imposto dal 2015 ai comuni soci, nel caso in cui le partecipate chiudano in disavanzo, di accantonare in bilancio somme pari a tale perdita, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Agli amministratori delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate dovrà essere ridotto il compenso del 30% nel caso in cui nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, mentre dovranno essere revocati per gusta causa nel caso in cui per due anni successivi consecutivi vi sia stata una perdita, fatto salvo il caso in cui tale risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante.

Sono escluse dall’applicazione dei vincoli assunzionali le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Non sono più escluse ex lege invece dall’applicazione di tali vincoli le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fatto salvo il caso in cui l’ente locale non preveda espressa deroghe, dovendo comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

Le società strumentali che hanno registrato nel 2011 un fatturato superiore al 90% a favore delle p.a. socie non dovranno più essere vendute o messe in liquidazione, ma soprattutto sono stati abrogati i vincoli quantitativi alle partecipazioni societarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, quindi, tutti i comuni potranno nuovamente costituire o acquisire nuove partecipazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 244/2007 all’articolo 3, commi 27-32.

I comuni potranno inoltre costituire anche altri organismi variamene denominati (fondazioni, aziende speciali, etc.) in quanto è stato abrogato il famigerato comma 6 dell’articolo 9 del dl. 95/2012.

Insomma, pare quasi che tutto sia “tornato possibile”, ma forse non è proprio così. Un approfondimento su queste e tutte le altre novità contenute nella legge di stabilità 2014 verrà pubblicato su UNIVERSOPA di gennaio.

 


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