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L’omessa verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi non invalida la gara


L’omessa indicazione nei verbali di gara delle modalità di conservazione dei plichi tra una seduta e l’altra della commissione non costituisce di per sé vizio invalidante delle operazioni e, di riflesso, dell’intera gara.

Si ha, invece, un vizio invalidante qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un’operazione e l’altra.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 6235 del 24 dicembre 2013.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il codice dei contratti nulla dispone esplicitamente riguardo alle modalità di conservazione delle carte, né riguardo alla verbalizzazione di tali modalità.

L’annotazione a verbale delle modalità di conservazione, secondo i giudici amministrativi “ha semplicemente l’effetto di precostituire una prova dotata di fede privilegiata (artt. 2699, 2700 c.c.), e quindi di prevenire o rendere più difficili future contestazioni; ma così come tali annotazioni, per quanto accurate, non impediranno mai a chi vi abbia interesse a dare la prova dell’avvenuta manipolazione (passando anche attraverso il procedimento di querela di farlo, ove necessario), allo stesso modo la mancanza o l’incompletezza delle stesse annotazioni, ovvero la scarsa (in ipotesi) efficacia dalle modalità di custodia, avranno solo l’effetto di rendere meno arduo il compito di chi voglia raggiungere quella prova, o rappresentare quegli indizi. Non quello di viziare, di per sé, il procedimento”.

 


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