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Liguria, deliberazione n. 1 – Rinnovi contrattuali dipendenti società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare ai dipendenti della società in house che gestisce servizi pubblici a rilevanza economica ( farmacia e portuale), il nuovo contratto collettivo nazionale e di sottoscrivere il contratto decentrato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 1/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 562 della Legge di stabilità 2014 ha abrogato l’articolo 4, comma 11, del d.l. 95/2012, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a.

Al contempo, il successivo comma 557, ha stabilito che i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale previsti per le p.a. si applicano “anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale. Si applicano altresì le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (…) le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l’ente controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti”.

Pertanto, la legge di stabilità 2014 ha stabilito che le società partecipate sono assoggettate al blocco degli stipendi come il pubblico impiego, al fine di contenere le spese di personale.

Il legislatore ha previsto però che gli enti locali controllanti possono prevedere deroghe per i propri organismi partecipati che gestiscono, tra gli altri, servizi pubblici a rilevanza economica, come la farmacia e il servizio portuale.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 verrà pubblicato su UNIVERSOPA di gennaio.

 


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