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Calabria, deliberazione n. 84 – Professionista esterno servizio prevenzione e protezione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla designazione di un professionista esterno per il servizio prevenzione e protezione, in assenza di personale interno qualificato.

L’ente ha premesso che la violazione del patto di stabilità interno relativo all’esercizio finanziario 2010 è stata certificata solo nel 2012.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 84/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 gennaio 2014, hanno ricordato che nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, a norma del comma 28, dell’articolo articolo 31, della legge 183/2011, la disciplina sanzionatoria del reclutamento di personale si applica nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto, e quindi, nel caso di specie, a far data dall’esercizio 2013.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente inadempiente “non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”.

Secondo i magistrati contabili, “la natura stessa dei compiti affidati al responsabile del servizio di prevenzione e protezione orienta evidentemente l’interprete verso una qualificazione del rapporto tra “datore di lavoro” e professionista in termini di collaborazione ictu oculi non occasionale, in quanto la legge assegna a questa figura professionale un insieme composito di funzioni che tendono ad assicurare, con ineludibile continuità (e non certo saltuariamente ovvero mediante prestazioni c.d isolate), un contributo qualificato e permanente alla realizzazione di condizioni di lavoro rispettose delle esigenze di sicurezza dei lavoratori”.

Pertanto, l’ente non potrà procedere all’esternalizzazione dell’incarico in ragione della pregressa violazione del patto di stabilità.

Come evidenziato dai magistrati contabili, “l’ente avrebbe evidentemente dovuto programmare per tempo interventi formativi idonei a consentire alle professionalità interne di poter svolgere le mansioni de quibus”.

 


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