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Appalti: la qualificazione dei consorzi stabili


Nell’ambito di un’offerta presentata da un Consorzio stabile, nel caso in cui venga precisamente indicata, in sede di gara, l’impresa consorziata esecutrice dei lavori in possesso delle qualificazioni richieste, non è necessario che quest’ultima produca anche la dichiarazione di individuazione e messa a disposizione delle risorse e dei mezzi prestati per l’esecuzione dell’appalto, prevista dagli articoli 49 del d.lgs. 163/2006 e 88 del d.p.r. 207/2010.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere 125/2013, con il quale ha risposto all’istanza presentata da un consorzio che era stata escluso da una gara di appalto per l’affidamento di alcuni lavori, in considerazione della mancata dichiarazione ex articolo 88 del d.p.r. 207/2010 da parte del consorziato indicato come esecutore dei lavori.

L’Autorità ha ricordato che l’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti afferma che il “consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate” e l’articolo 94 del d.p.r. 207/2010, dopo avere affermato, al 1 comma, che “i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), e 36 del codice eseguono i lavori con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara”, prevede poi, al 2 comma, che “i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti”.

A fini della qualificazione, pertanto, il rapporto fra consorzio stabile e consorziato non rappresenta un avvalimento e, dunque, non soggiace alle specifiche disposizioni previste dall’articolo 49 del codice dei contratti e dall’art. 88 del regolamento, che ne rappresenta la disciplina di dettaglio.

 


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