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Piemonte, deliberazione n. 413 – Sostituzione dipendente in maternità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla selezione di un dipendente a tempo determinato per la sostituzione di una dipendente in maternità che ricopre una posizione unica all’interno del servizio di segreteria ed affari istituzionali, in deroga ai limiti normativi imposti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, ovvero all’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all’esercizio precedente.

L’ente, soggetto al patto di stabilità dal 2013, ha dichiarato il rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché, oltre al patto di stabilità, il limite strutturale operante per le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 413/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 gennaio 2014, hanno ricordato che la riduzione della spesa imposta dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 “è conseguente a decisioni organizzative che devono essere programmate e svolte nell’ambito dell’autonomia riconosciuta a ciascun Ente che è tenuto, quindi, ad adottare soluzioni organizzative che permettano di contenere la spesa di personale, avendo quale parametro di riferimento la spesa che l’ente ha sostenuto nell’esercizio precedente in base ai dati che risultano dal rendiconto di esercizio” (cfr. Sezione Piemonte, del. 89/2012).

Tale limite non ammette deroghe, pertanto, l’ente è tenuto ad adottare quelle misure organizzative, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di migliorare l’organizzazione dell’ente, senza aumentare i costi.

 


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