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Sicilia, deliberazione n. 400 – Provvedimento di liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla necessità dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di liquidazione.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 400/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2014, hanno chiarito che sulla base delle norme contabili vigenti, nella fase della liquidazione, non esiste un obbligo a carico del responsabile del servizio finanziario di apporre il visto contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto tale controllo viene realizzato nella fase antecedente dell’impegno, relativamente alla medesima spesa.

La liquidazione, a norma dell’articolo 182 del Tuel, è la fase della spesa che segue all’impegno e che precede le successive fasi dell’ordinazione e del pagamento.

La fase della liquidazione, come espressamente previsto dall’articolo 184, serve, attraverso l’esame dei documenti atti a comprovare il diritto del creditore, a determinare la somma dovuta certa e liquida nei limiti dell’impegno precedentemente assunto.

La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione alla spesa che dovrà verificare la sussistenza del diritto del creditore in relazione all’adempimento delle obbligazioni assunte in ordine alla prestazione richiesta.

Successivamente, l’atto di liquidazione e la relativa documentazione devono essere trasmessi al servizio finanziario che effettuerà, nel rispetto dei principi e delle procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri di carattere amministrativo, contabile e fiscale ( articolo 184 Tuel).

In riferimento, infine, alla fase dell’ordinazione della spesa, che si concretizza nell’emissione del mandato di pagamento, con il quale viene impartita al tesoriere la disposizione di effettuare il pagamento, l’articolo 185 del Tuel espressamente indica che il controllo sui mandati di pagamento spetta al servizio finanziario e che la sottoscrizione può essere apposta anche da un dipendente dell’ente purché lo stesso sia individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti.

 


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