Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 398 – Servizi pubblici a domanda individuale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla conciliabilità dell’obbligo di assicurare la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, in misura non inferiore al 36%, con le norme vigenti nell’ordinamento regionale che, a tutela delle fasce deboli della popolazione, stabiliscono la misura di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi.

L’ente, risultato “strutturalmente deficitario” nell’esercizio 2011, ha premesso che nella Regione Sicilia il sistema tariffario delle case di riposo, e le relative quote di compartecipazione dei soggetti anziani ivi ricoverati, sono disciplinati dal decreto dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali del 15 aprile 2003 recante il regolamento in materia di “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica”.

Detto decreto prevede una compartecipazione tariffaria dei soggetti anziani ricoverati nelle case di riposo variamente articolata in funzione del reddito posseduto.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 398/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2014, hanno chiarito che i servizi pubblici a domanda individuale, identificati in tutte quelle attività poste in essere dall’ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell’utente, sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazione dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.

Inoltre, gli enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale (articolo 242 Tuel) hanno l’obbligo di elevare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (articolo 243 Tuel), in modo tale da coprire, con i proventi tariffari e i relativi contributi, una percentuale non inferiore al 36% del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale.

L’articolo 243 del Tuel, pertanto, non si riferisce ai singoli servizi, unitariamente considerati, ma al loro insieme, permanendo quindi la discrezionalità dell’Ente in ordine alla possibile differenziazione delle tariffe in relazione ai diversi servizi forniti.

Di conseguenza l’ente potrà “ottemperare alle prescrizioni imposte dal decreto assessoriale 15 aprile 2003, per il pagamento delle rette da parte degli ospiti delle case di riposo, ed al tempo stesso assicurare il rispetto della copertura del costo dei servizi a domanda individuale, intesi nel loro complesso, utilizzando percentuali di copertura diverse per i singoli servizi in modo da bilanciare complessivamente l’ammontare delle contribuzioni richieste ai fruitori dei servizi”.

 


Richiedi informazioni