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Lombardia, deliberazione n. 556 – Transazione e impegno di spesa


Un sindaco ha chiesto se, a seguito della formalizzazione di un accordo transattivo, sia possibile attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’articolo 194 del Tuel.

L’ente ha premesso che è pervenuto a un accordo transattivo concordando con la controparte la rateizzazione in quattro anni dell’obbligazione risarcitoria, senza interessi e rivalutazione, a fronte della rinuncia dell’Ente al ricorso in Cassazione, stanziando le necessarie risorse nel bilancio 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 556/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2014, hanno ribadito che “mentre i debiti derivanti da sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa, gli accordi transattivi, al contrario, presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento”.

Ne consegue che l’impegno di spesa doveva essere assunto contestualmente all’approvazione della transazione in quanto l’impegno contabile, registrato in uno specifico intervento o capitolo di previsione, e l’attestazione della copertura finanziaria costituiscono condizioni essenziali per poter effettuare spese (art. 191 del Tuel).

 


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