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Iscrizione camerale: non è passibile di avvalimento


L’iscrizione alla Camera di Commercio, in quanto requisito soggettivo, non può essere oggetto di avvalimento.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria, con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2014.

I giudici amministrativi hanno ricordato che i requisiti di partecipazione si distinguono in due categorie: requisiti “generali” o “soggettivi” e requisiti “speciali” o “oggettivi”.

I requisiti soggettivi attengono alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, e come tali non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile fare ricorso all’avvalimento.

I requisiti speciali, invece, si riferiscono al profilo dell’attività espletata e dell’organizzazione dell’operatore economico.

A tale categoria appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, di regola, possono formare oggetto di avvalimento.

Secondo l’orientamento espresso dall’Avcp nella determinazione n. 2/2012, concernente l’avvalimento nelle procedure di gara, peraltro condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, l’iscrizione nel Registro delle imprese, inerendo alla disciplina pubblicistica delle attività economiche ed essendo connotata da un elevato tasso di “soggettività” , integra uno “status” e non può essere oggetto di avvalimento.

Detta iscrizione, infatti, “rappresenta l’adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può, quindi, essere supplita tramite l’iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell’adempimento richiesto dalla norma”.

 


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