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Gare: sottoscrizione dell’offerta da parte dell’amministratore cessato


E’ valida la sottoscrizione dell’offerta (e delle connesse dichiarazioni) apposta dall’amministratore unico uscente, ove risulti dagli atti del registro delle imprese che lo stesso, alla data di sottoscrizione dell’offerta, era ancora in carica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza n. 937 del 13 dicembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una gara, in considerazione del fatto che tutta la documentazione a corredo dell’offerta era stata sottoscritta da un soggetto che, alla data della sottoscrizione, non era più il legale rappresentante della società stessa, per intervenuta cessazione dalla carica di amministratore, contestualmente assunta da altro soggetto.

Come chiarito dai giudici amministrativi, l’opponibilità ai terzi delle variazioni dei poteri di rappresentanza della persona giuridica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2383, comma 4, 2385, comma 3, e 2193 c.c., può essere fatta valere solo ove iscritta nel registro delle imprese.

Di conseguenza, “rimane, quindi, privo di rilievo, sul piano della rappresentanza della società partecipante alla gara, il fatto che solo successivamente alla presentazione della relativa offerta l’avvenuta cessazione e sostituzione del suo amministratore unico sia stata annotata nel registro delle imprese e, in un momento ulteriormente posteriore, detta cessazione sia stata segnalata alla stazione appaltante”.

Pertanto, tenuto conto che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’avvicendamento degli amministratori della società era stata effettuata in seguito alla presentazione dell’offerta, i giudici amministrativi hanno ritenuto pienamente idonea ad impegnare validamente la società la sottoscrizione apposta dall’amministratore unico uscente.

 


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