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Sicilia, deliberazione n. 394 – Società partecipata in liquidazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012 che ha introdotto l’obbligo per comuni e province, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate.

L’ente ha premesso di avere deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione di una propria società unipersonale ai sensi dell’art. 2484, comma 4, del codice civile, cui ha fatto seguito l’insediamento di due commissari liquidatori.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 394/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno osservato che “il predetto obbligo di allineamento contabile mira, in primo luogo, ad affermare i principi di veridicità delle risultanze di bilancio, nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate”.

Secondo i magistrati contabili, l’adempimento di cui all’articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012, è obbligatorio anche nel caso di società in liquidazione.

Tale obbligo, infatti, “prescinde dalle prospettive di continuità operativa della società, che, anche se posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 e ss. del codice civile, non può esimersi dall’avere, in linea di principio, evidenze contabili delle reciproche poste di debito – credito tendenzialmente collimanti con quelle dell’ente di riferimento”.

Relativamente alla possibilità per l’ente di farsi carico degli eventuali debiti societari residuanti al termine della procedura di liquidazione, nel caso di incapienza dell’attivo, i magistrati contabili hanno ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile “l’ente non ha, in linea di principio, alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti della propria società partecipata in liquidazione qualora il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie” (Sez. contr. Basilicata n. 28/2011, Sez. contr. Emilia Romagna n.33/2011, Sez. contr. Veneto n. 980/2012, Sez. contr. Liguria n. 82/2013 ).

Pertanto, nel caso in cui l’ente decidesse, nella propria discrezionalità politica, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, dovrà evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ribadito che sono di difficile individuazione le finalità di interesse pubblico che giustifichino l’accollo dei debiti di una partecipata, soprattutto se si considera che, nell’ottica di una sana gestione finanziaria, l’attuale sistema normativo, in attuazione di precisi divieti di origine comunitaria, pone limiti al “soccorso” da parte degli enti pubblici a favore di società partecipate che si trovino in situazione di precarietà.

 


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