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Sicilia, deliberazione n. 393 – Proroga incarichi ex art. 110 Tuel


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 400, della legge 228/2012, in particolare sulla possibilità di prorogare un contratto di lavoro di diritto privato ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, di alta specializzazione, a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che supera il limite dei 36 mesi comprensive di proroghe e rinnovi, necessario alla copertura temporanea di un posto in organico di ragioniere generale, già prevista nel piano triennale del fabbisogno di personale per il quale il bando di gara non è ancora esitato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 393/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno chiarito che tale disposizione ha introdotto una deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001 secondo cui “il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato quando abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti”.

Infatti i contratti di lavoro che rientrano nella suddetta disciplina, in deroga al limite di durata temporale di 36 mesi sopra citato ed al ricorrere degli altri presupposti previsti dalla norma, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013.

Tuttavia i magistrati contabili hanno evidenziato che l’ambito di applicazione oggettivo della norma derogatoria è limitato esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Tale disposizioni, pertanto, non è applicabile ai contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa che ricadano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001 e per i quali “non è ammesso il rinnovo” e “l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico” (articolo 1, comma 147 della legge di stabilità).

I magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 110 del Tuel disciplina due differenti tipologie di rapporti contrattuali: da un lato, quelli di lavoro subordinato (commi 1 e 2), dall’altro, le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (comma 6).

Quest’ultima tipologia di incarichi, non costituendo lavoro subordinato a tempo determinato, è, pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell’articolo 1, comma 400, della legge 228/2012.

Infine, i magistrati contabili hanno sottolineato che l’ente che intende avvalersi della possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato ai sensi della citata disposizione derogatoria deve, comunque, comprovare il rispetto dei vincoli alle spese di personale previsti dalla vigente normativa: il Patto di stabilità; l’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 (riguardante il contenimento dello specifico aggregato ivi indicato, c.d. vincolo di spesa storica); l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 (concernente il rapporto con le spese correnti ivi specificato, c.d. limite strutturale).

 


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