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Sicilia, deliberazione n. 383 – Natura giuridica organo straordinario di liquidazione


L’organo straordinario di liquidazione di un ente ha posto alcuni quesiti afferenti il rapporto tra l’anticipazione finanziaria ex articolo 1 del d.l. 35/2013 e la procedura di dissesto nonché sulla competenza a gestire la stessa da parte degli organi coinvolti nella procedura di risanamento.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 383/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto le richieste possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali.

La dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.

Pertanto, anche dopo la dichiarazione di dissesto e l’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione, il generale potere di rappresentare l’ente resta in capo all’organo politico di vertice.

In altri termini, “l’attribuzione in capo alla commissione straordinaria di liquidazione del potere di impegnare l’ente verso l’esterno è circoscritta a singoli atti e al più allo svolgimento di puntuali attività, ma non si ritiene possa valere a distogliere dall’organo di vertice dell’amministrazione il generale potere di rappresentare l’ente”.

 


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