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Gare: l’offerta economica non necessita del documento d’identità


E’ illegittima la clausola del bando di gara che impone, a pena di esclusione, alle ditte concorrenti di allegare la copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa all’offerta economica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6125 del 20 dicembre 2013.

I giudici amministrativi hanno sottolineato che l’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’articolo 38, comma 3, del dpr 445/2000 si riferisce alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione.

Ne consegue che un tale obbligo non può, in linea di principio, essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l’offerta economica.

Infatti, l’offerta economica non ha natura di dichiarazione sostitutiva né di istanza diretta all’Amministrazione, essendo la volontà di partecipazione al procedimento già stata espressa con separato atto, esso sì soggetto alla prescrizione dell’allegazione di copia del documento d’identità con effetti preclusivi.

Pertanto, l’obbligo di allegare il documento d’identità all’offerta economica si traduce in una formalità eccessiva e superflua, sia perché l’offerta in questione non possiede valore giuridico di “autocertificazione”, sia perché l’allegazione di copia del documento di identità è ordinariamente già prescritta all’interno delle altre buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, così come il plico generale che le contiene.

 


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