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Toscana, deliberazione n. 280 – Riduzione spesa lavoro flessibile


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere indifferentemente alle varie tipologie di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, garantendo comunque il rispetto del limite complessivo del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio nell’ente.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 280/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173/2013, ha chiarito che “ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”.

Pertanto “l’ente, nell’ambito della propria autonomia, è senz’altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l’esercizio delle sue funzioni, ferma restando l’inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010”.

 


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