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Sicilia, deliberazione n. 376 – Reingresso personale trasferito agli ATO rifiuti


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reimmettere in servizio il personale trasferito all’ATO rifiuti, a seguito della messa in liquidazione di tali organismi disposta dalla legge regionale.

In particolare l’Ente ha chiesto se:

– i dipendenti già in servizio presso il comune e poi transitati alle ATO, i cui posti siano tuttora presenti nella dotazione organica del Comune e risultino vacanti, abbiano il diritto di rientrare a semplice richiesta;

– in caso di reingresso del predetto personale, la relativa spesa vada o meno considerata nel complesso della spesa per il personale dell’Ente, ai fini del rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 376/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ricordato il principio generale espresso dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 4/2012 secondo il quale “l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”.

Ne consegue che il reingresso del personale trasferito a altri organismi non può trovare alcuna automatica applicazione, sulla base della sola richiesta del personale a rientrare nei ruoli del comune.

Infatti, è necessario che siano rispettati i vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno e dalle diverse prescrizioni concernenti la spesa per il personale.

 


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