Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 375 – Obbligo dichiarazione eccedenza del personale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’obbligo di ridefinizione della dotazione organica del personale, in particolare chiedendo se la mancata attuazione del decreto, come previsto dall’articolo 16, comma 8, del d.l. 95/2012, possa comportare il venir meno dell’obbligo del suddetto adempimento.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 375/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ricordato che, anche in mancanza del decreto di attuazione, il combinato disposto degli articoli 6 e 33 del d.lgs. 165/2001 pone, a carico delle p.a., l’obbligo di procedere con cadenza annuale alla ricognizione della propria dotazione organica al fine di individuare, attraverso un’idonea organizzazione degli uffici ed un’efficace razionalizzazione dell’assetto preesistente, eventuali eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

La mancata ricognizione annuale, come espressamente enunciato dall’articolo 33, comma 2, determina l’impossibilità per l’amministrazione di effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro attraverso qualunque tipologia di contratto, con l’espressa previsione della nullità dei relativi atti posti in essere.

Pertanto, hanno chiarito i magistrati contabili, “la verifica sulla dotazione organica dell’ente e l’eventuale conseguente rilevazione dell’eccedenza di personale devono essere svolte nel rispetto delle indicazioni fornite dalle norme sopra richiamate in particolare privilegiando i principi generali dettati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché le esigenze funzionali e la situazione finanziaria”.

Relativamente alla possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato, i magistrati contabili hanno richiamato il recente intervento in materia operato dal legislatore, con la legge 125/2013 che ha previsto, all’articolo 4, la possibilità, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale, per le amministrazioni pubbliche che intendono effettuare procedure concorsuali, di poter prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato per i soggetti che, alla data di pubblicazione della legge, avevano già maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.

La predetta proroga risulta condizionata al rispetto dei vincoli finanziari vigenti nella predetta materia ed in particolare al limite previsto dall’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010, oltre che alla esistenza dell’effettivo fabbisogno del personale, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica vacanti e consente alle amministrazioni la possibilità di differire la validità dei contratti in essere fino al completamento delle procedure concorsuali anche se non oltre il limite temporale del 31 dicembre 2016.

Tuttavia, il comma 9 bis del medesimo articolo 4 consente, per le regioni a statuto speciale, di potere derogare al limite posto dall’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 in considerazione del reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rinvenute, attraverso idonei processi di razionalizzazione e di revisione della spesa certificati dagli organi di controllo interno.

Si ricorda che le problematiche in materia di personale verranno approfondite nel ciclo di seminari in materia di “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante”, che si terranno a Firenze nei mesi di febbraio e marzo 2014.

 


Richiedi informazioni