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Sicilia, deliberazione n. 374 – Mobilità personale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di accettare un trasferimento per mobilità richiesto da un dipendente di un altro ente locale.

L’ente ha premesso che dall’anno 2013, per effetto della modifica normativa introdotta dall’articolo 16, comma 31, della legge 148/2011, è sottoposto alle disposizioni in materia di patto di stabilità.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 374/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ricordato che l’istituto della mobilità, come espressamente previsto e disciplinato dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, costituisce uno strumento attraverso il quale il legislatore vuole favorire la razionalizzazione ed il funzionale impiego delle unità di personale già in servizio presso le p.a. favorendo i passaggi anche tra comparti e tra amministrazioni diverse prima ancora di procedere a nuove assunzioni di personale dall’esterno in presenza di posti vacanti in organico.

L’articolo 1, comma 47 della legge 311/2004 stabilisce, per gli enti locali, la possibilità del trasferimento per mobilità a condizione del rispetto del patto di stabilità nell’esercizio precedente.

Pertanto, il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa del personale, costituisce un ostacolo insormontabile al fine di potere rendere ammissibile il trasferimento del lavoratore in mobilità.

Inoltre, l’articolo 76, comma 7 della legge 133/2008, prevede per gli enti l’obbligo del rispetto del limite dell’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto a quella corrente entro il 50%, nonché quello ulteriore indicato dall’articolo 1, comma 557,della legge 296/2006, che, a partire dall’esercizio 2013, pone l’obbligo, per gli enti con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, del contenimento della spesa del personale nel limite di quella registrata nell’esercizio precedente.

Come evidenziato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2008, la mobilità del personale può ritenersi un’operazione neutra per la finanza pubblica, in quanto non genera una spesa ulteriore, ove riguardi due enti entrambi sottoposti al medesimo regime di limitazioni e vincoli alle assunzioni.

 


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