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Sicilia, deliberazione n. 369 – Permessi retribuiti per mandato elettivo


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 30/2000 secondo cui “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell’ente preso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L’Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l’ammontare complessivo da rimborsare nell’ambito di un mese può superare l’importo pari a due terzi dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 369/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno ricordato che la ratio della norma è che sul datore di lavoro privato o sull’ente pubblico economico, quello cioè che ha ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa commerciale, non possono gravare i costi di assenze motivate da un pubblico servizio, che devono essere traslati sulla collettività o, più precisamente, sul bilancio dell’ente locale territoriale presso il quale il mandato è esercitato.

Rimane a carico delle finanze pubbliche il tempo di lavoro sottratto all’Amministrazione pubblica di appartenenza per l’esercizio delle funzioni svolte dal Consigliere dipendente pubblico.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la composizione della struttura della retribuzione di un lavoratore dipendente si può suddividere in:

diretta, quella che, stabilita dai contratti collettivi, viene corrisposta normalmente ogni mese ed è, quindi, relativa all’effettiva prestazione del lavoratore (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, indennità varie);

– indiretta, quella dovuta al lavoratore al verificarsi di determinati eventi, indipendentemente dalla esecuzione della prestazione lavorativa (malattia, maternità, infortunio) o che viene maturata nel corso dell’anno e percepita, normalmente, una sola volta nell’arco di dodici mesi (ferie, festività, permessi retribuiti, tredicesima e quattordicesima);

– differita, quella parte della retribuzione che matura gradualmente e che viene percepita in un momento successivo a quello in cui si svolge il lavoro (liquidazione, T.F.R.).

Pertanto, secondo la legge regionale n. 30/2000, l’Ente presso il quale viene espletato il mandato elettivo, deve rimborsare tutte le componenti della retribuzione (diretta, indiretta e differita) ma il rimborso, come chiaramente emerge dalla norma, deve avvenire su richiesta documentata del datore di lavoro, solo dopo l’effettiva corresponsione delle somme maturate.

Il rimborso non può comprendere quote riferite a trattamenti che non hanno carattere retributivo e ad oneri che non rientrano nell’ambito delle assicurazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per legge.

Inoltre, l’ammontare complessivo da rimborsare, in nessun caso, può superare i due terzi dell’indennità massima prevista per il Sindaco.

 


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