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Sicilia, deliberazione n. 368 – IRFIS: ente pubblico economico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 80 del d.lgs. 267/2000 in merito al regime del rimborso degli oneri per permessi retribuiti spettanti ai datori di lavoro privati o pubblici economici dei dipendenti che hanno incarichi di amministratore di enti locali.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia tenuto a corrispondere all’IRFIS, organismo di diritto pubblico con capitale interamente detenuto dalla Regione Sicilia quale unico azionista, il rimborso per i permessi retribuiti fruiti del Sindaco, dipendente di detto organismo.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 368/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno chiarito che ai fini della rimborsabilità assume valenza dirimente la determinazione della natura pubblica (istituzionale) o pubblica economica/privata dell’organismo, poiché solo nel primo caso i rimborsi non sono dovuti.

I magistrati contabili hanno, inoltre, ricordato che ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, occorre far riferimento a due condizioni: la prima consistente nella circostanza che il soggetto sia stato istituito al fine di soddisfare un bisogno di interesse generale, la seconda relativa al fatto che il bisogno da soddisfare non abbia natura industriale commerciale.

Dalla figura di organismo di diritto pubblico deve essere tenuta distinta quella dell’impresa pubblica, anch’essa di fonte comunitaria (direttiva 2006/111/CE), in quanto la stessa, nei confronti della quale i pubblici poteri hanno influenza dominante (in analogia con l’organismo di diritto pubblico), ha, tuttavia, fine di lucro ed agisce in normali condizioni di mercato, assumendone il rischio.

L’IRFIS, come evidenziato dai magistrati contabili, ha natura di ente pubblico economico e, pertanto, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti dall’IRFIS devono considerarsi a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del Tuel.

 


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