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Basilicata, deliberazione n. 125 – Beneficiari di sussidi economici


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dei vincoli previsti in materia di personale dall’articolo 76, commi 4 e 7, del d.l. 112/2008, in particolare sulla loro applicabilità anche alle ipotesi di prestazioni di pubblica utilità sociale e collettiva richieste a fronte dell’erogazione di sussidi economici.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 125/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno chiarito che spetta al Comune verificare se, nel concreto, i rapporti intercorrenti con i beneficiari dei sussidi economici corrispondano a misure di natura assistenziale o, invece, siano spese di personale.

Infatti, nel caso in cui non vi sia l’instaurazione né l’esistenza di un rapporto di lavoro, gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari non dovranno essere computati tra le spesa di personale dell’ente.

 


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