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Lombardia, deliberazione n. 521 – Presidente bacino imbrifero montano


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 82, comma 5, del Tuel secondo cui ”la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni”.

Il sindaco ha premesso di essere, contemporaneamente, presidente di due consorzi di bacino imbrifero montano e di non cumulare le relative indennità.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 521/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno chiarito che la nozione di “ente territoriale” deve essere circoscritto agli enti di rappresentanza politica esponenziali di un’intera collettività, sia pure delimitata ratione loci, e non investe funzioni specifiche, sia pure territorialmente determinate.

Ne consegue l’inapplicabilità dell’articolo 82 del Tuel al bacino imbrifero montano, atteso che la normativa istitutiva, e nello specifico la legge 959/1953 (art. 1), prevede l’istituzione di detti bacini al solo fine di garantire il corretto sfruttamento delle risorse idriche di una specifica area montana.

 


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