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Liguria, deliberazione n. 86 –Compensi avvocati comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare, chiedendo se i compensi in favore dell’avvocato comunale non derivanti da condanna alle spese della controparte siano assoggettati ai vincoli dettati dalla norma.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 86/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno ricordato che la norma fissa un tetto di spesa al trattamento accessorio del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni.

Secondo i magistrati contabili, i compensi in favore dell’avvocato comunale non costituiscono trattamento accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze degli enti locali, bensì rappresentano essi stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico.

Pertanto tali compensi non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.

Ne consegue l’esclusione dei compensi in favore dell’avvocato comunale dall’assoggettamento ai vincoli di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

 


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