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Appalti Allegato IIB: illegittima l’esclusione per omessa indicazione oneri sicurezza


Nelle gare per l’affidamento di servizi compresi nell’allegato IIB del d.lgs. 163/2006 non trova automatica applicazione la disposizione dell’articolo 86 nella parte in cui prevede l’obbligo di indicare i costi della sicurezza.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Milano, sez. III, con l’ordinanza n. 1327 del 4 dicembre 2013, con la quale ha sospeso il provvedimento di esclusione disposto da una stazione appaltante.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento di servizi a carattere socio educativo.

Tali servizi, rientranti nell’allegato IIB del codice dei contratti, sono aggiudicati conformemente all’articolo 20 del d.lgs. 163/06, il quale stabilisce espressamente che si applicano soltanto gli articoli 65 e 68 del Codice, salvo l’espresso richiamo, da parte del bando e del capitolato, ad altri articoli dello stesso decreto.

Pertanto, nel caso in cui non vi sia un espresso richiamo negli atti di gara all’articolo 86, commi 3 bis e 3 ter del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione automatica della concorrente che abbia omesso di indicare, nella propria offerta, gli oneri per la sicurezza aziendale, in quanto la mancata esposizione dei costi suindicati non è riconducibile ad una causa tipica di esclusione.

 


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