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Marche, deliberazione n. 80 – Determinazione del canone demaniale marittimo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di applicazione del canone demaniale marittimo.

In particolare, relativamente alla tematica della c.d. stagionalità delle concessioni demaniali marittime, l’Ente ha chiesto se, ai fini del relativo canone, possa all’interno dell’area oggetto della concessione operarsi una distinzione tra la porzione utilizzata annualmente e quella utilizzata stagionalmente.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 80/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno ricordato che il d.l. 400/1993, all’articolo 3, comma 4, dispone che “I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l’utilizzazione è inferiore all’anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa”

Secondo l’interpretazione resa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare 120/2001, il presupposto per l’applicazione del canone stagionale è che l’area sia completamente sgomberata da qualsiasi manufatto, in ossequio alla norma agevolativa che richiede espressamente tale condizione.

Pertanto, qualora siano presenti manufatti fissi che non vengono rimossi, la disciplina agevolativa non può trovare applicazione per la residua porzione di area sgomberata al termine del periodo stagionale, vertendosi in tema di norma agevolativa nel settore tributario che, in quanto tale, ha natura eccezionale e non è suscettiva di interpretazione analogica.

Secondo i magistrati contabili, dunque, non può costituire oggetto della concessione demaniale marittima, ai fini della determinazione del canone, il frazionamento tra porzione utilizzata annualmente e quella utilizzata stagionalmente.

 


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