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Marche, deliberazione n. 77 – Principi in materia di attività consultiva


I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 77/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno chiarito che le richieste di parere ai fini dell’ammissibilità devono provenire per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali che verifica preventivamente la loro conducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica.

Solo in casi eccezionali e debitamente motivati, la sezione potrà prendere in considerazione richieste provenienti direttamente dalle amministrazioni interessate.

Al fine di risolvere i dubbi interpretativi prospettati dagli enti, i magistrati contabili hanno evidenziato che le richieste di parere devono contenere i seguenti elementi:

1. Descrizione della problematica interpretativa astrattamente considerata (a condizione che la stessa non si ponga quale mezzo di risoluzione di questioni di fatto rimesse alla discrezionalità politico-amministrativa del soggetto);

2. Indicazione degli estremi e trascrizione dei contenuti:

a. della norma della cui interpretazione si tratta;

b. delle norme alle quali la disposizione oggetto del quesito fa espresso riferimento o alle quali appare direttamente o indirettamente collegata;

c. delle circolari e delle disposizioni attuative della norma in argomento.

3. Indicazione delle pronunce giurisprudenziali, eventuali orientamenti espressi dall’ARAN, dall’ANCI o dall’UPI e dei pareri eventualmente resi sulla materia da altre Sezioni della Corte, specificando quelli in ordine ai quali si evidenzia un dissenso argomentato.

4. Prospettazione di una tesi interpretativa e suo fondamento: ciò in quanto non possono essere considerate ammissibili richieste di pareri che non integrino i requisiti minimi idonei a radicare l’obbligo di fornire parere, non essendo la Sezione regionale tenuta a rispondere a mere richieste di informazioni sul quadro normativo.

Infine, i magistrati contabili hanno sottolineato che le richieste di pareri non possono avere per oggetto provvedimenti già presi o attività già espletate, o interferire con eventuali iniziative giudiziarie, attuali o potenziali, ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa.

 


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