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Liguria, deliberazione n. 84 – Riduzione del fondo: modalità di calcolo


Un sindaco chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, in particolare, sulle modalità di calcolo con cui operare la riduzione del fondo incentivante in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, se cioè la riduzione vada effettuata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio delle unità di personale presenti nell’anno di riferimento, rispetto al valore medio relativo all’anno 2010 ovvero operando una riduzione in termini di rateo al fine di tenere conto del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno di cessazione.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 84/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno ricordato che il comma 2-bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

A tal proposito, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare 12/2011 ha chiarito che “la riduzione può essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno”.

I magistrati contabili della Liguria hanno confermato l’interpretazione dalla Ragioneria generale dello Stato, ritendo non corretta l’applicazione della decurtazione del fondo “pro quota” che tenga conto della data di effettiva cessazione dal servizio.

 


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