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Rti costituendo: obbligatoria la dichiarazione d’impegno a conferire mandato irrevocabile


Deve essere escluso il raggruppamento temporaneo non ancora costituito che abbia omesso di produrre la dichiarazione attestante l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto designato quale mandatario.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. I, con la sentenza n. 10833 del 13 dicembre 2013 con la quale ha respinto il ricorso presentato da un rti costituendo che era stato escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92, in quanto mancante l’impegno a rilasciare un mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una componente del raggruppamento per il caso di aggiudicazione.

L’articolo 37, comma 8, del d.lgs. 163/2006, prevede che, in caso di partecipazione ad una pubblica gara da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, “l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che tale disposizione normativa richiede espressamente, quale componente indefettibile dell’offerta, un’apposita dichiarazione contenente l’impegno a conferire mandato irrevocabile.

Il disciplinare di gara, conformemente alla previsione normativa suindicata, stabiliva espressamente, “a pena di esclusione”, la produzione della dichiarazione attestante il citato impegno.

Tale dichiarazione, secondo i giudici amministrativi, non ha unicamente valore formale, ma ha natura negoziale ed è elemento essenziale dell’espressione della volontà contrattuale del concorrente in sede di gara, in quanto espressione di assunzione di responsabilità in ordine alla conclusione del contratto di mandato con rappresentanza e garanzia della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.

Ne consegue che la mancata produzione di tale dichiarazione, da parte delle imprese del costituendo rti, integra l’ipotesi del “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice”, sanzionata dall’articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, con l’esclusione dalla gara.

 


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