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Piemonte, deliberazione n. 394 – Compensi amministratori consorzi: rimessione alle SS.RR.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 7, del d.l. 78/2010, con particolare riferimento alla sua applicabilità nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali, partecipati anche dalle Regioni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 394/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno chiarito che gli articoli 5 e 6 del d.l. 78/2010 sono diretti a contenere i costi delle Amministrazioni pubbliche e si inseriscono nell’ambito di alcuni interventi normativi finalizzati alla semplificazione dell’organizzazione degli Enti locali e dei loro organismi strumentali.

In particolare, l’articolo 5 ha introdotto il principio della gratuità degli incarichi per gli amministratori locali che percepiscono già un compenso per lo svolgimento della loro attività, mentre l’articolo 6 ha previsto la gratuità laddove l’ente riceva contributi pubblici, ovvero la riduzione percentuale negli altri casi.

Secondo i magistrati contabili, tali disposizioni sembrerebbero applicabili anche ai consorzi che hanno un’organizzazione complessa, che vede la presenza dell’assemblea dei consorziati, organo politico, e il consiglio di amministrazione, organo gestionale.

Tuttavia, un diverso orientamento, richiamato l’articolo 31 del Tuel che disciplina l’organizzazione dei consorzi fra Enti locali, ritiene che per individuare quale sia la disposizione di contenimento della spesa occorra distinguere fra assemblea consortile, composta dai rappresentanti degli enti associati, e consiglio di amministrazione, organo esecutivo eletto dall’assemblea che in relazione alle comunità locali non ha “alcun rapporto di rappresentanza politica, nemmeno di secondo livello (come invece per l’assemblea consortile)”(Sez. contr. Lombardia, del. 353/2012).

In considerazione, pertanto, dei suesposti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche interni alla Corte dei Conti, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite.

 


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