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Umbria, deliberazione n. 133 – Riposo compensativo: materia dell’Aran


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per i dipendenti assegnati al Corpo di Polizia Municipale, di rinunciare al riposo compensativo previsto qualora svolgano il turno di reperibilità nel giorno di riposo settimanale (ex articolo 23, comma 4, ccnl. 14 settembre 2000).

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 133/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto concernente l’interpretazione e la soluzione di problematiche attinenti la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro che costituiscono competenza esclusiva di altre istituzioni a ciò espressamente deputate (ARAN).

L’articolo 46 del d.lgs. 165/2001 prevede che l’ARAN, quale legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi”, mentre il successivo articolo 49 prevede un’apposita procedura (l’accordo di interpretazione autentica) per la definizione del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l’accordo.

 

 


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