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Umbria, deliberazione n. 128 – Costi per nuovi “enti strumentali”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, commi 1 e 6, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di partecipare alla costituzione di una Fondazione che persegue finalità di promozione e salvaguardia della biodiversità vegetali nel territorio.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 129/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 236/2013, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati”.

Secondo la Corte Costituzionale, l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 deve essere interpretato “nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20% dei costi relativi al loro funzionamento” (al funzionamento, cioè, dei medesimi “enti, agenzie ed organismi”), così che “se, complessivamente, le spese per enti, agenzie e organismi comunque denominati, di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell’80% dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6”.

Di conseguenza, se un ente non ha sostenuto costi per “enti strumentali” prima dell’entrata in vigore del d.l. 95/2012, non ne può sostenere nessuno anche dopo, perché qualsiasi ne sia l’entità, la spesa stessa, in quanto nuova, supera la percentuale di contenimento fissata dall’art. 9, comma 1, del medesimo decreto legge (80% dei costi precedenti), nel suo valore assoluto (100%) di spesa prima inesistente.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno sottolineato che “l’impossibilità per il Comune di partecipare ad “organismi strumentali”, come quelli della più volte ripetuta “Fondazione”, non esclude che il Comune medesimo possa comunque “favorire” diversamente, nelle forme e nei modi che gli derivano dalle sue prerogative, “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo sviluppo di attività di interesse generale”, ex art. 118, ultimo comma, Cost.”.

 


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