Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 388 – Investimento eccedenze temporanee di cassa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di investire temporaneamente delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria (c.d. gestione attiva della liquidità), al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 388/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno precisato che rientra nell’esclusiva responsabilità dell’ente il preliminare accertamento sulla corretta applicazione delle norme relative alla tesoreria unica, con particolare riferimenti agli artt. 35, commi 8, 9 e 19 del d.l. 1/2012, nonché il rispetto del vigente contratto di tesoreria comunale che potrebbe disciplinare autonomamente l’utilizzo delle eccedenze temporanee di cassa.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la gestione attiva della liquidità (c.d. cash management), pur non essendo disciplinata da apposita normativa, è consentita se e in quanto non comporti una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio dell’ente, soprattutto quando è causata da uno sfasamento temporale tra riscossioni e pagamenti (sez. Campania 23/2008 e 16/2009; sez. Veneto 40/2009; sez. Lombardia 22/2009; sez. Emilia-Romagna 35/2011; sez. Toscana 202/2012).

La Corte ha ricordato che sono state elaborate le seguenti condizioni di ammissibilità per l’utilizzo delle eccedenze temporanee di cassa, riconducibili al più generale principio di sana gestione finanziaria:

 elevato rating sul merito di credito della controparte;

 garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere;

 rispetto della normativa sulla tesoreria unica;

 estinzione dell’operazione in breve termine (in genere nell’arco massimo di 18 mesi) o possibilità garantita di pronto disinvestimento anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate (per tale motivo è da escludersi la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nella misura in cui al deficit di cassa possa sopperirsi con il disinvestimento delle operazioni di cash management), anche in relazione all’obbligo di prioritario utilizzo previsto dall’art. 7, c. 5, del d.lgs. 279/2007, anche per le liquidità “temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie”

 deposito dei titoli presso il tesoriere ai sensi dell’art. 209, comma 3, e 211, comma 2, del TUEL.

Tra le operazioni generalmente ammesse, in quanto integrano le predette condizioni, la giurisprudenza contabile ha individuato la sottoscrizione in titoli di Stato e i “pronti contro termine”.

 


Richiedi informazioni