Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attivare un processo di mobilità, nel rispetto di una programmazione già avviata fin dal 2011 e dell’articolo 30, comma 2-bis del d.lgs. 165/2001, mediante cessione del contratto di lavoro di un dipendente del Ministero della Difesa in comando presso la Provincia dal 2010.
I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 180/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 dicembre, hanno ribadito che l’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, prevede il divieto, per le province, di assumere personale a tempo indeterminato.
Il riordino delle province non appare né arrestato, né abbandonato.
Il divieto per le province di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle more del processo di riduzione/razionalizzazione delle medesime, è finalizzato chiaramente ad evitare la formazione di personale soprannumerario, stante la soppressione dell’ente datore di lavoro
Pertanto, anche il ricorso al procedimento di mobilità, al di là dell’aspetto finanziario, non è consentito.