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Lombardia, deliberazione n. 458 – Società operante nel settore sanitario ed assistenziale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di mantenere la società in house operante nel settore socio sanitario ed assistenziale, che eroga servizi fondamentali per la cittadinanza dell’ente e dei comuni limitrofi.

In alternativa l’ente ha chiesto se sia possibile trasformare la società in fondazione.

L’ente ha premesso che la società, costituita nel 2003, anche per la particolare tipologia di attività svolta, ha conseguito delle perdite di esercizio nei primi tre anni di attività, che hanno comportato interventi di ricapitalizzazione a carico del comune.

Superata la fase iniziale di start up, anche grazie ad un attento e tempestivo presidio dell’ente socio sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, la società ha raggiunto l’equilibrio di bilancio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 458/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre, hanno ricordato che l’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 pone un principio generale riassumibile in due concetti: divieto di costituire nuove società e correlato obbligo di messa in liquidazione o di dismissione mediante cessione della partecipazione già costituita.

La disposizione prevede poi la possibilità di mantenere la partecipazione, per le società che:

 abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

 non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

 non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

I magistrati contabili hanno ricordato che “l’esistenza di perdite non risulta indice di necessaria mala gestio (quali le società in fase di start up o quelle deputate alla gestione di servizi sociali) in quanto causa dell’obbligo di dismissione è la circostanza che la società in sé, con la propria provvista finanziaria, si disveli opzione organizzativa produttiva di perdite per l’ente di riferimento”.

Relativamente alla possibilità di “trasformazione” della società in fondazione, i magistrati contabili hanno chiarito che la norma pone l’alternativa tra cessione e obbligo di dismissione, che secondo i magistrati contabili sarebbe disatteso anche nel caso di un conferimento del (ramo di) azienda da parte della società.

 


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