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Lombardia, deliberazione n. 406 – Vendita società gestione farmacie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rinunciare al credito vantato verso la propria società, affidataria del servizio di gestione della farmacia comunale, attualmente in fase di liquidazione.

L’ente ha premesso che a seguito dell’espletamento della procedura di cessione ad evidenza pubblica la farmacia è stata trasferita a terzi.

La società, in fase di liquidazione, vanta un debito esclusivamente verso la stessa amministrazione comunale, corrispondente alla residua rata dell’importo della cessione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 406/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno chiarito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile non sussiste alcun obbligo per il comune di accollarsi i debiti di una società partecipata e che tale accollo, con conseguente rinunzia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società, ove effettuato, rientra tra le scelte discrezionali dell’Ente.

Secondo i magistrati contabili, “essendo il Comune socio anche creditore, impregiudicati i profili legati alle ragioni del mancato pagamento non rilevanti in questa sede, l’ente locale è tenuto a cancellare il residuo attivo avente ad oggetto la riscossione del credito per la parte non più riscuotibile. Lo squilibrio di parte capitale derivante dalla cancellazione del residuo attivo potrà essere coperto dall’entrata straordinaria derivante dall’alienazione della farmacia, anch’essa di parte capitale, fermo il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio”.

 


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