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Molise, deliberazione n. 181 – Stabilizzazione d.l. 101/2013: inapplicabile ai dirigenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, in particolare sulla possibilità di stabilizzare un incarico di responsabile di servizio, assunto ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Tuel.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 181/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 dicembre, hanno ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto a tempo determinato ex articolo 110 del Tuel ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può, pertanto, essere suscettibile di stabilizzazione (sez. Lombardia, del. 8/2008).

Anche il dipartimento della Funzione pubblica nel parere 14/2007 ha chiarito che “il contratto assegnato intuitu personae, come quelli in esame, risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico”.

I magistrati contabili hanno, pertanto, chiarito che l’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013 non è applicabile al personale assunto ex art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000 e ex art. 90 del Tuel.

 


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