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Gare: comunicazione dell’aggiudicazione a mezzo PEC


La comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79 del d.lgs. 163/2006, che sia effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, si intende avvenuta nella data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario.

Ciò in quanto la disciplina posta dal d.p.r. 68/2005, ossia dal regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, prevede espressamente che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 2677 del 3 dicembre 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato avverso l’aggiudicazione definitiva, in quanto proposto dopo il decorso del termine perentorio di 30 giorni stabilito dalla legge.

I giudici amministrativi hanno ricordato che il termine per impugnare l’aggiudicazione definitiva decorre, per le imprese che hanno partecipato alla gara, dalla data di notifica o comunicazione individuale dell’aggiudicazione definitiva, effettuate ai sensi dell’art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici, a condizione che la comunicazione contenga gli elementi previsti dall’art. 79 e fermo restando che in mancanza di comunicazione individuale il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto.

In ordine alle modalità di effettuazione delle comunicazioni, il comma 5 bis, dell’articolo 79 prevede che “le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta”.

Pertanto, la posta elettronica certificata, così come le altre forme di comunicazione previste dal comma 5 bis dello stesso articolo 79 (forma scritta, raccomandata con avviso di ricevimento, fax, notificazione) determinano l’effetto di conoscenza legale dell’atto e dunque integrano uno strumento di comunicazione di per sé idoneo a determinare la conoscenza rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 c.p.a. e 79 d.lgs. 163/2006.

Secondo il regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, d.p.r. 68/2005, la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

Di conseguenza è del tutto irrilevante, ai fini della conoscenza legale del documento trasmesso, il momento in cui il destinatario legge il messaggio.

Ciò che conta è che il documento sia stato trasmesso secondo le modalità tecniche previste per l’uso della PEC: in tal caso la conoscenza legale è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna, atteso che la trasmissione così effettuata “è valida agli effetti di legge”.

Sempre in tema di strumenti idonei a dare piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, si rileva che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5806 del 5 dicembre 2013 ha chiarito che la comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato espressamente riportato dalla società offerente nell’autocertificazione allegata alla documentazione presentata per partecipare alla gara, costituisce mezzo di comunicazione sufficiente a fondare la conoscenza del provvedimento e della sua lesività, anche qualora il bando non preveda espressamente tale forma di comunicazione.

 


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