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Emilia-Romagna, deliberazione n. 282 – Obbligo dismissione società in perdita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di mantenere la società strumentale affidataria in house di servizi manutentivi indivisibili.

L’ente ha premesso che la società ha registrato nel 2011 delle perdite.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 282/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 dicembre, hanno chiarito che a prescindere dal tipo di attività svolta, salvo eventuali disposizioni normative speciali che impongano l’esercizio obbligatorio della funzione in forma societaria, i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire nuove società se non associandosi con altri enti, mentre quelli con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono detenere una sola partecipazione e devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

Altresì, i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 devono mettere in liquidazione le società già costituite o cederne le partecipazioni entro il 31 dicembre 2013, fatto salvo che tali organismi:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite.

I magistrati contabili hanno ribadito che “la formulazione dell’articolo non lascia spazio a soluzioni diverse da quelle contemplate nella norma”.

Appare utile ricordare che il ddl. stabilità 2014, attualmente in discussione in Parlamento, prevede rilevanti modifiche proprio in materia di limiti per gli enti alla detenzione di capitale sociale.

 


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