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Emilia-Romagna, deliberazione n. 280 – Somme residue fondo incentivante


Una provincia ha chiesto un parere circa l’an e il quomodo dell’utilizzabilità delle risorse decentrate destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, in particolare sulla possibilità di utilizzare le risorse residue dell’anno nell’esercizio successivo.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 279/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 dicembre, hanno ricordato che il comma 5 dell’articolo 17 del ccnl 1 aprile 1999 dispone che “le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.

Come chiarito dall’Aran, nel parere n. 23668 del 30 ottobre 2012, le economie legate al salario accessorio, parte stabile, possono essere riutilizzate nell’anno successivo e unicamente per incentivare la produttività (parte variabile del fondo).

Dunque non è consentita la loro destinazione “al finanziamento di voci del trattamento economico accessorio aventi carattere di stabilità (progressioni orizzontali, retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ecc.)”.

Nel fondo dell’anno successivo, quindi, tali somme potranno esser destinate esclusivamente alla produttività o comunque al pagamento di istituti diversi rispetto alle progressioni economiche, indennità di comparto, posizione e risultato delle p.o. negli enti con dirigenza.

I magistrati contabili hanno inoltre chiarito che con riferimento alle risorse incentivanti di cui all’articolo 15, comma 5 del ccnl 1.4.1999, tale possibilità è consentita solo nel caso in cui tali somme siano state previste nella arte stabile del fondo, cioè nel caso in cui vi sia stato un incremento della dotazione organica con conseguente copertura di tali nuovi posti con nuove assunzioni.

Al contrario, nel caso in cui tali risorse siano destinate a remunerare progetti connessi all’attivazione di nuovi/migliori servizi (pertanto si tratta di somme inserite nella parte variabile del fondo), eventuali “risparmi”, connessi al mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, determineranno delle economie nel bilancio dell’ente.

I risparmi derivanti dalla parte stabile del salario accessorio potranno essere riutilizzati solo nell’anno successivo alla loro formazione a titolo di “risorse variabili”, in ragione del fatto che originando da un risparmio, non possono essere considerate ripetibili di anno in anno.

 


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