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Emilia-Romagna, deliberazione n. 278 – Leasing finanziario e leasing operativo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare un’operazione di leasing mobiliare in costruendo nell’ambito di un contratto di partenariato pubblico privato (PPP), alla stregua di un’operazione di leasing immobiliare in costruendo sempre all’interno di un contratto di PPP, per quanto concerne le modalità di contabilizzazione e l’allocazione nelle poste di bilancio del relativo canone annuale.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 278/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 dicembre, hanno preliminarmente chiarito che la distinzione tra leasing finanziario immobiliare e operativo non s’incentra sull’oggetto del contratto, ma sull’intento perseguito dalla p.a.

Il leasing finanziario è un contratto mediante il quale la società di leasing acquista da un fornitore beni strumentali, mobili o immobili per concederli in uso (locazione finanziaria) ad un utilizzatore per un periodo di tempo prefissato e contro il pagamento di un canone periodico.

Il contratto prevede inoltre che l’utilizzatore del bene, al termine del periodo di locazione finanziaria, possa acquisire la proprietà dei beni ad un prezzo predeterminato, esercitando l’opzione di acquisto.

Attesa la natura finanziaria dell’operazione, il pagamento del canone è considerato non tanto come corrispettivo per la locazione del bene, ma come modalità per la restituzione di un finanziamento che è pari al costo del bene (e delle spese accessorie), aumentato del compenso per l’attività del finanziatore (sotto forma d’interesse sul capitale investito).

A differenza della locazione finanziaria, quella operativa non prevede, nel suo schema contrattuale tipico, la presenza di tre operatori. Infatti, generalmente, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione a fronte di un canone periodico, che corrisponde all’entità dei servizi offerti dal bene medesimo e non è, quindi, in relazione alla sua durata economica.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la contabilizzazione delle operazioni di leasing nel bilancio dell’ente locale si diversifica a seconda della tipologia di leasing e del metodo utilizzato.

Il canone periodico del leasing operativo, avente ad oggetto l’utilizzazione di un bene servente al normale funzionamento della p.a., rientra fra le spese correnti.

Il prezzo del riscatto potrà essere imputato a spese correnti o a quelle d’investimento a seconda della natura e della destinazione del bene acquisito, alla stregua degli usuali criteri classificatori delle spese pubbliche.

Per quanto concerne il leasing finanziario, la classificazione contabile può seguire due diversi criteri, “a seconda che si dia prevalenza agli aspetti giuridici del contratto relativi alla titolarità del bene, metodo patrimoniale (o formale), ovvero alle ragioni economico-finanziarie dell’operazione, metodo finanziario (o sostanziale)”.

 


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