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Requisito d’idoneità professionale: rileva l’attività prevalente del certificato camerale


Ai fini dell’apprezzamento del possesso del requisito di partecipazione, provato tramite iscrizione al Registro delle Imprese, va presa in considerazione l’attività prevalente d’impresa e non quella secondaria risultante dal certificato camerale.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 5729 del 2 dicembre 2013.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di catering completo presso le mense dei reparti amministrati.

Il bando di gara richiedeva, a pena di esclusione, fra gli altri, il possesso del requisito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese per “attività” inerente all’oggetto dell’appalto, ovvero, nella specie, per servizi mensa.

Tuttavia, il certificato camerale di una delle ditte invitate a presentare offerta riportava, come attività prevalente, “Servizi di ristoro mediante distribuzione automatica di bevande e snack”.

I giudici amministrativi hanno ricordato che l’indicazione della specifica attività di impresa è finalizzata a selezionare imprese che abbiano un’esperienza specifica nel settore interessato.

Pertanto, l’attività “inerente” l’oggetto dell’appalto non può che essere intesa come l’attività “prevalente” svolta dall’impresa, essendo soltanto quest’ultima l’attività qualificante ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Infatti, ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’impresa deve obbligatoriamente indicare l’attività prevalente (primaria o principale esercitata), essendo questa quella che individua ontologicamente la tipologia di azienda, mentre l’attività secondaria viene inserita a fini descrittivi e di completezza informativa.

I “Servizi di ristoro mediante distribuzione automatica di bevande e snack” non sono inerenti ai servizi mensa, atteso che il distributore automatico contiene bevande e snack e non può essere certo assimilato alla distribuzione del vitto (che richiede personale apposito e mezzi) nonché al servizio a tavola.

Ne consegue che qualora l’attività principale non sia inerente all’oggetto dell’appalto, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 39, del d.lgs. 163/2006, l’impresa deve essere esclusa.

 


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