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Puglia, deliberazione n. 168 – Tempo determinato: le modifiche del d.l. 101/2013


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, di recente modificato dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni in legge 125/2013 .

In particolare l’ente ha chiesto se le spese sostenute per il contratto di lavoro stipulato con soggetto esterno con contenuto di alta professionalità ex art. 110, comma 2, del Tuel, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed in assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi ed in possesso di adeguata professionalità, rientrino nelle limitazioni di spesa di cui all’articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 168/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno evidenziato che il legislatore, con la modifica apportata con il d.l. 101/2013, ha puntualizzato che il ricorso a qualunque forma di contratto diverso dal classico schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è ipotizzabile nelle limitate ipotesi in cui ciò risulti necessario “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (articolo 1 comma 4 lett. a del d.l. 101/2013 che interviene sul comma 2 dell’art. 36 d.lgs. 165/2001).

Anche il testo previgente prevedeva la configurabilità di siffatte forme contrattuali atipiche solo ed unicamente “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”.

L’aggiunta, oggi, dell’avverbio “esclusivamente”, secondo i magistrati contabili, “non può essere considerata mera clausola di stile, ma, al contrario, assume il valore incontroverso di limitazione ulteriore e forte alla discrezionalità, sussistente nel vigore del vecchio testo, del datore di lavoro pubblico, che spesso ha fatto di tale possibilità un uso improprio, utilizzandola per fronteggiare esigenze che di contingente ed eccezionale nulla avevano”.

Pertanto i magistrati contabili hanno confermato, anche alla luce delle recenti modifiche, il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui i rapporti di lavoro disciplinati dall’articolo 110 del Tuel hanno natura temporanea e, pertanto, rientrano nella limitazione prevista dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

 


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