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Liguria, deliberazione n. 81 – Fondazione di partecipazione nel settore dei servizi scolastici ed educativi


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del comma 5 bis dell’articolo 114 del Tuel che estende anche alle aziende speciali ed alle istituzioni degli Enti locali l’applicazione delle norme che impongono da una parte il rispetto del Patto di stabilità interno e dall’altra il rispetto dei limiti alle assunzioni ed alla spesa del personale vigenti per l’ente di riferimento.

In particolare l’ente ha chiesto se sia applicabile, alla Fondazione di partecipazione che opera nel settore dei servizi scolastici ed educativi, la deroga prevista nell’ultimo capoverso della disposizione, per le aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 81/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno chiarito che affinché un soggetto giuridico di diritto privato possa confluire all’interno del settore pubblicistico, con ciò che ne consegue in termini di disciplina giuridica applicabile, è necessario che:

 l’organismo venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

 sia dotato di personalità giuridica;

 che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (Cons. Stato, sez. V, sentenza 7393/2010; Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 14958/2011).

Tanto premesso, i magistrati contabili, in considerazione dell’affidamento diretto del servizio e della presenza di quelle condizioni che affermano la natura pubblicistica di un soggetto privato, hanno evidenziato che la fondazione in esame, potrebbe essere ricondotta nell’alveo delle società cd. in house con conseguente applicazione della normativa di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 3 bis della legge 148/2011, sia nell’alveo degli enti strumentali di cui all’articolo 114 del Tuel, con conseguente applicazione della normativa di cui al comma 5 bis.

Tuttavia, tenuto conto delle finalità perseguite dalla fondazione, risulta meglio adattarsi il tipo di ente individuato dall’articolo 114, con conseguente applicazione della deroga ivi richiamata per cui “sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie”.

Pertanto, la fondazione, nel perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla sua azione, non si troverà costretta dai limiti e dai divieti posti dalle norme finanziarie cui soggiace l’ente fondatore.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno sottolineato che l’ente “dovrà tenere conto delle spese sostenute dalla Fondazione secondo un principio di consolidamento delle spese sostenute dalla galassia pubblica con a capo l’ente locale. Questo pertanto dovrà sommare alle proprie spese (di personale, di consulenza) quelle sostenute dalla Fondazione che in considerazione della rilevanza del fine perseguito, sarà esonerata dal rispetto delle norme più volte richiamate. Allo stesso modo le spese sostenute dalla Fondazione dovranno rilevare ai fini del rispetto del Patto di stabilità”.

 


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