Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 512 – Azienda consortile: natura giuridica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, in particolare circa i compensi da attribuire al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale consortile, denominata azienda territoriale per i servizi alla persona, costituita insieme ad altri enti a seguito di specifica convenzione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 512/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno ricordato che tale disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal d.lgs. 165/2001, ossia agli enti pubblici non economici.

Pertanto, spetterà all’ente valutare, sulla base dello statuto e dell’attività svolta, l’esatta natura giuridica dell’azienda consortile, al fine di verificare se la stesso sia sussumibile nell’alveo degli enti pubblici non economici, esclusi dall’ambito dell’art. 6 comma 2 del d.l. n. 78/2010, ovvero sia qualificabile come ente economico.

Tuttavia, hanno evidenziato i magistrati contabili, anche nel caso di inapplicabilità dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, resta comunque fermo il disposto dell’articolo 5, comma 7, del d.l. 78/2010 secondo cui “agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”.

 


Richiedi informazioni