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Lombardia, deliberazione n. 497 – Liberalizzazione edilizia residenziale pubblica


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina da applicare all’alienazione degli immobili di edilizia economica e popolare.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 497/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 novembre, hanno ribadito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 85/1994, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere liberamente alienati o locati a far data dal primo giorno del sesto anno dalla loro assegnazione o acquisto.

Come affermato dalla Corte di cassazione e dalla giurisprudenza amministrativa, le clausole contenute in provvedimenti amministrativi o in strumenti convenzionali, contrastanti con tale regime di libera alienabilità post-quinquennale degli immobili, devono ritenersi nulle e sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419 c.c. (per tutte, Corte di cassazione, Sez. I, 10 novembre 2008, n. 26915; Tar Lombardia, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 5458).

 


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