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Abruzzo, deliberazione n. 381 – Funzioni delegate e risorse trasferite


La Regione ha chiesto un parere in merito alla computabilità nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini del rispetto del limite fissato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, delle risorse finanziarie trasferite per l’esercizio di funzioni delegate ove utilizzate per contratti di lavoro flessibile.

L’ente ha premesso di ricevere dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) delle risorse con destinazione vincolata all’espletamento delle funzioni delegate al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.com.).

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 381/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 novembre, hanno ricordato che secondo il consolidato orientamento le spese finanziate con risorse provenienti da soggetti esterni e vincolate nella destinazione, non devono essere calcolate nell’aggregato di spesa sul quale commisurare la riduzione.

I magistrati contabili hanno evidenziato che l’Autorità trasferisce risorse finanziarie vincolate all’espletamento delle attività relative all’esercizio delle deleghe, ricomprendendosi tra queste, dunque, anche quelle per il reclutamento delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate, incrementate con la sottoscrizione della nuova convenzione.

Tuttavia, come chiarito dal Mef nel parere del 2010, possono essere poste in essere assunzioni per assicurare l’espletamento delle funzioni delegate conferite purché siano rispettate le seguenti condizioni:

 assenza di adeguate professionalità all’interno della Regione (da intendersi, quindi, all’interno del Co.Re.com., del Consiglio e della Giunta dell’Ente);

 assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, che neanche in minima parte può assumersi un onere di contribuzione, posto che l’intera copertura di essa rimane a carico delle risorse finanziate dall’Agcom per funzioni delegate;

 la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti (dunque, contratti a tempo determinato, o di somministrazione, o comunque con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione).

 

 


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